Lavori sul tetto di casa

Prima o poi sul tetto bisogna salirci. Una tegola spostata dal vento, la grondaia piena di foglie, l’antenna da riorientare, il comignolo da controllare prima dell’inverno. E poi ci sono i lavori grossi: il rifacimento della copertura dopo trent’anni, l’isolamento, l’impianto fotovoltaico che oggi molti proprietari mettono in conto insieme alla ristrutturazione.

In tutti questi casi qualcuno lavora in alto, spesso su una superficie inclinata e scivolosa. La domanda che arriva puntuale, di solito quando il preventivo è già sul tavolo, è sempre la stessa: serve la linea vita? E se serve, tocca al proprietario o all’impresa?

In questo articolo proviamo a mettere ordine, partendo dalle regole nazionali e arrivando a quelle regionali, che sono il punto in cui la questione diventa concreta per chi possiede una casa.

Il punto di partenza: il lavoro in quota

La norma nazionale di riferimento è il Decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza. L’articolo 107 definisce lavoro in quota ogni attività che espone chi la svolge al rischio di caduta da una quota posta a più di 2 metri rispetto a un piano stabile. Un tetto di una casa, anche di una villetta a due piani, rientra quasi sempre in questa definizione.

Il Testo unico stabilisce anche una gerarchia. Le protezioni collettive, come ponteggi e parapetti, vengono prima. I dispositivi di protezione individuale, cioè imbracatura e cordino agganciati a un punto di ancoraggio, si usano quando le protezioni collettive non sono praticabili. La guida della Regione Piemonte sul rischio di caduta dall’alto nei cantieri edili lo scrive in modo esplicito: i DPI anticaduta vanno impiegati solo quando non è possibile usare sistemi di protezione collettiva.

Tradotto per il proprietario: se il cantiere è grande e c’è il ponteggio su tutto il perimetro, il ponteggio è la protezione principale. Ma il ponteggio prima o poi si smonta. E il tetto resta lì, con le sue grondaie da pulire e i suoi pannelli da controllare per i vent’anni successivi.

Quando l’obbligo arriva dalle norme regionali

Qui sta il passaggio che molti proprietari scoprono solo al momento della pratica edilizia. Diverse Regioni hanno approvato regole proprie che impongono di dotare la copertura di sistemi di ancoraggio permanenti, quindi di una linea vita o di punti di ancoraggio fissi, quando si costruisce un edificio nuovo o quando si interviene in modo significativo sul tetto di uno esistente. Una ricognizione utile si trova nell’approfondimento in cui gli esperti di Pegaso Anticaduta elencano le Regioni con norme di questo tipo, tra cui Toscana, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania, e ricordano che ogni testo regionale ha le sue linee guida per progettazione, installazione e verifica.

Due esempi aiutano a capire come funziona in pratica.

In Umbria la materia è regolata dalla legge regionale 16 del 17 settembre 2013, “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”, e dal regolamento regionale 5 del 5 dicembre 2014 che la attua. Secondo la presentazione pubblicata dalla Regione Umbria sulla sicurezza delle coperture, la legge si applica ai progetti soggetti a permesso di costruire o SCIA che riguardano le coperture, su edifici nuovi ed esistenti. Il regolamento arriva anche agli interventi di piccola entità, come la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture, e all’installazione o alla manutenzione straordinaria di impianti elettrici, comprese le fonti rinnovabili. Sono escluse le coperture con un parapetto perimetrale alto almeno 100 centimetri e quelle sotto i due metri. Se la documentazione sulla copertura manca o è incompleta, l’istanza edilizia è irricevibile.

In Piemonte c’è il decreto del Presidente della Giunta regionale 6/R del 23 maggio 2016, “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”. Introduce l’elaborato tecnico della copertura e, secondo la guida regionale citata sopra, esclude le coperture con altezza di gronda pari o inferiore a 3 metri.

Le soglie e le esclusioni, come si vede, cambiano da una Regione all’altra. Per questo la prima cosa da sapere è quale regola vale nel proprio Comune, e il tecnico che segue la pratica è la persona che deve dirlo.

Grondaie, tegole, fotovoltaico: cosa cambia a seconda del lavoro

Non tutti gli interventi sul tetto sono uguali.

Il rifacimento completo della copertura è il caso più chiaro. Quando passa da una pratica edilizia, come il permesso di costruire o la SCIA nell’esempio umbro, nelle Regioni che hanno una norma sulle coperture è proprio lì che scatta l’obbligo di progettare e installare i dispositivi di ancoraggio permanenti.

Il fotovoltaico merita un discorso a parte. In Umbria il regolamento prevede che sulle coperture con impianti fotovoltaici ci siano appositi percorsi sicuri tra le stringhe di pannelli, perché l’impianto andrà ispezionato e pulito per anni. Chi monta i pannelli su un tetto che non ha ancoraggi si ritrova spesso a valutare la linea vita nello stesso cantiere.

Per i piccoli lavori, come la pulizia delle grondaie o la sostituzione di qualche tegola, la situazione dipende dalla Regione. Dove il regolamento copre anche gli interventi di piccola entità, come in Umbria, anche questi rientrano nel perimetro. Dove la linea vita c’è già, il lavoro diventa molto più semplice: l’operatore sale, si aggancia e lavora, senza montare ogni volta un ponteggio per mezza giornata.

Chi è responsabile

La risposta breve è: il proprietario non può disinteressarsene. Nelle case unifamiliari è lui il riferimento, nei condomini l’amministratore.

Il regolamento umbro è utile perché distribuisce i compiti in modo preciso, e lo schema è simile in altre Regioni. L’elaborato tecnico della copertura lo redige il coordinatore per la progettazione o, se non è previsto, il progettista. A fine lavori lo aggiorna il coordinatore per l’esecuzione oppure il direttore dei lavori, che poi lo consegna. Il committente, il proprietario o l’amministratore di condominio lo ricevono e lo custodiscono. Se la casa viene venduta o affittata, il documento passa all’acquirente o all’inquilino.

Non finisce con l’installazione. Sempre in Umbria, è il proprietario o l’amministratore a tenere il registro dei controlli e a far eseguire le verifiche periodiche dei dispositivi di ancoraggio secondo le indicazioni del costruttore. Una linea vita mai controllata da anni è un problema anche se è stata installata correttamente.

Le due responsabilità convivono. Chi lavora sul tetto deve farlo con le protezioni previste dal Testo unico, il proprietario deve consegnare un tetto su cui sia possibile e conservare la documentazione che lo dimostra.

Cosa chiedere all’impresa prima di firmare

Il momento giusto per porre le domande è il preventivo, non il giorno in cui arrivano gli operai. Prendendo come traccia il contenuto dell’elaborato tecnico previsto dal regolamento umbro, ci sono alcune voci che è ragionevole aspettarsi di ricevere:

  • le planimetrie della copertura con i percorsi e i punti di accesso al tetto;
  • una relazione tecnica sulle soluzioni adottate e la relazione di calcolo strutturale, firmata da un professionista abilitato, che dimostri che gli ancoraggi sono fisùsati a una struttura in grado di reggerli;
  • le certificazioni dei dispositivi installati;
  • la dichiarazione di conformità dell’installatore;
  • il manuale d’uso con la documentazione fotografica e la cartellonistica da apporre all’accesso.

Conviene chiedere anche una cosa più banale: chi farà le verifiche periodiche e ogni quanto. La risposta corretta sta nelle istruzioni del costruttore dei dispositivi, e deve comparire nei documenti consegnati.

Se il tetto ha già una linea vita, la domanda cambia. Esiste l’elaborato? Il registro dei controlli è aggiornato? Un’impresa seria chiede di vederli prima di agganciarsi, e un proprietario che li ha a portata di mano accorcia i tempi di qualsiasi intervento.

In Umbria l’elaborato va depositato allo sportello unico comunale, il SUAPE, insieme all’istanza o alla SCIA. Negli altri territori il canale può essere diverso: è il tecnico incaricato della pratica a sapere dove e quando va presentato.

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